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Decreto Ministeriale 20 giugno 2007

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 giugno 2007 n.143

Posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione alle SSIS

VISTA la Legge 9 maggio 1989, n. 168, in particolare l'art. 4, e successive modifiche;
VISTO il D.Leg.vo 30 luglio 1999, n. 300;
VISTA a Legge 17 luglio 2006, n. 233;
VISTA la Legge 19 novembre 1990, n. 341 e successive modifiche;
VISTA la Legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari;
VISTI i DD.MM. 3 novembre 1999, n. 509 e 22 ottobre 2004 n. 270 "Regolamenti recanti norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei";
VISTE le Direttive 89/48/CEE e 2005/36/CE relative al riconoscimento delle qualifiche professionali;
VISTO il D.Leg.vo 17 ottobre 2005 n. 227 che ha provveduto a definire nuove norme in materia di formazione degli insegnanti;
CONSIDERATO che non sono stati emanati i decreti attuativi del suindicato Decreto legislativo;
VISTO l'art. 1, comma 605, lett. c, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che trasforma le graduatorie permanenti dei docenti in graduatorie ad esaurimento per cui coloro che si iscrivono al primo anno dei corsi SSIS, anno accademico 2007/08, non potranno accedere alle graduatorie ad esaurimento;
VISTO l'avviso della Direzione Generale per lo studente e il diritto allo studio di questo Ministero, relativo al calendario delle prove di ammissione alle Scuole di Specializzazione per l'insegnamento secondario;
PRESO ATTO della offerta formativa potenziale deliberata dalle singole Università con espresso riferimento ai parametri richiamati dall'art .3, comma 2, lettere a) b) e c) della legge n. 264/99;
RITENUTO opportuno determinare anche per l'a.a. 2007/2008 il numero dei posti a livello nazionale per l'ammissione alle Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario, atteso che la formazione accademica deve assicurare la continuità nella propria offerta formativa;

DECRETA

Art. 1

Limitatamente all'a.a. 2007/2008, il numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione alle Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario di cui alle premesse è determinato, sulla base del contingente fissato dalle singole sedi universitarie, in n. 11.830 e ripartito fra le Università secondo la Tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Ciascuna Università dispone l'ammissione alle Scuole di cui all'art. 1, in base alla graduatoria di merito nei limiti dei posti di cui alla Tabella allegata al presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Allegati:

Roma, 20 giugno 2007

IL MINISTRO
(Fabio Mussi)

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